L'avvocatessa Tortorella e il pensiero sulla sentenza Juventus
L’avvocatessa e professoressa Flavia Tortorella si occupa di Giustizia Sportiva dal 2004 ed è l'ultima intervistata da Tuttosport dopo la condanna arrivata alla Juventus. "Sono sorpresa che il ricorso sia stato dichiarato ammissibile. Ammissibile per tutte, non solo per la Juve. Ritenevo, conoscendo i procedimenti che si erano già celebrati in precedenza, che vi fossero elementi ostativi all’ingresso nel merito di una questione che era già stata ampiamente dibattuta", esordisce.
Cosa ha inciso, a suo giudizio?
"Ipotizzo che la Corte abbia ritenuto le eccezioni sollevate sul punto superabili ed abbia quindi inteso rivalutare il materiale probatorio nella sua interezza".
Alla fine ha pagato solo la Juventus. C’è stata disparità di giudizio?
"Quest’ultima valutazione la rimetterei al momento in cui conosceremo le motivazioni che hanno portato la Corte a condannare soltanto una società rispetto a tutte quelle coinvolte. Non dimentichiamoci che il materiale probatorio integrativo riguardava soltanto la Juventus. Per cui, oggettivamente, vi erano diversi elementi incentrati su una singola posizione. Ma, ripeto, bisogna attendere le motivazioni per capire cosa abbia pesato maggiormente. La Corte potrebbe essersi spinta verso una valutazione ad ampio raggio, dirottata su un determinato modus operandi ritenuto incompatibile con le norme sportive in materia di gestione economico finanziaria di un Club".
Qualcuno ipotizza che il famoso “Libro nero di Fabio Paratici”, cioè gli appunti di Cherubini, e altri documenti abbiano avuto un grande peso. Si tratta di indizi, però, non di prove.
"Il procedimento indiziario si basa sulla raccolta di indizi gravi, precisi e concordanti. Per cui il singolo indizio non può fornire prova di un illecito, c’è ampia giurisprudenza di legittimità sulla scorta della quale i singoli indizi debbono essere valutati complessivamente nella loro univocità, e solo dove ce ne siano di più e convergenti si possa pervenire ad un verdetto di colpevolezza. In questo caso sono stati diversi gli elementi posti all’attenzione della Corte rispetto al materiale probatorio iniziale. Tuttavia tali elementi non sono sopravvenuti, ci sono sempre stati. La Procura federale aveva ritenuto non indispensabile la loro conoscenza per poter processare società e tesserati; invece, sostanzialmente, le è stata concessa una seconda opportunità per effettuare un nuovo procedimento sui medesimi fatti".
Il principio del “ne bis in idem”, cioè quel principio cardine dell’ordinamento italiano per cui non si può esser processati due volte per lo stesso fatto, parrebbe violato.
"Sicuramente la violazione del ne bis in idem era una delle eccezioni a mio avviso maggiormente significative".
Il ricorso al Tar è una ipotesi da tenere in considerazione?
"Siamo nell’ambito di un procedimento di stampo disciplinare, e l’illecito gestionale si caratterizza per la sua idoneità ad essere portato all’attenzione del giudice amministrativo, ma solo per ciò che concerne l’eventuale risarcimento del danno. Il giudice amministrativo non potrebbe caducare (rendere nullo, ndr) un provvedimento sanzionatorio irrogato nell’ambito della giustizia endo-associativa".