Nove club (tra cui Juve, Inter e Milan): 'vessati' i tifosi con abbonamenti e biglietti. Il comunicato

Juventus-Inter
Juventus-Inter / MARCO BERTORELLO/Getty Images
facebooktwitterreddit

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato l’esistenza di clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita di nove società di calcio di Serie A, che non riconoscono alcun diritto ai consumatori per richiedere un rimborso. Ha quindi avviato procedimenti istruttori verso Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juve, Roma e Udinese. Ora è arrivato un nuovo accertamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'ulteriore accertamento.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo / DeFodi Images/Getty Images

Ecco il comunicato dell'AGCM: "I procedimenti hanno riguardato Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. L’Autorità ha disposto che sui siti web delle società sia pubblicato un estratto dei provvedimenti di accertamento della vessatorie. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole  vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A".

Inter
Inter / Soccrates Images/Getty Images

"Per le società - si continua a leggere - Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Juventus Football Club S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A. l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune  clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società. La Società Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società".

"Per quanto riguarda - infine - le società A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A. l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti. L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi". 


Segui 90min su FacebookInstagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A!